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Sentenza del Tribunale di Firenze sugli obblighi informativi in tema di negoziazione di contratti derivati

Sentenza del Tribunale di Firenze sugli obblighi informativi in tema di negoziazione di contratti derivati

Gli avvocati Luca Zamagni e Matteo Acciari hanno recentemente ottenuto, nell’interesse degli investitori da loro assistiti, una importante sentenza emessa dal Tribunale di Firenze

Quest’ultimo, con sentenza n. 561 del 25 Febbraio 2020, ha stabilito che in tema di negoziazione di contratti derivati, l’intermediario finanziario deve osservare gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore già nella fase di formazione dell’accordo contrattuale, in modo da consentire all’investitore di valutare consapevolmente il rischio connesso alla negoziazione.

A tal proposito, la mancata indicazione del mark to market in sede precontrattuale integra sicura violazione degli obblighi informativi facenti carico all’intermediario, essendo irrilevante che la comunicazione del valore del mark to market sia stata effettuata soltanto nella fase esecutiva del contratto.

Il Tribunale, ha poi specificato che sempre nella fase precontrattuale, è altresì dovuta al cliente l’informazione sull’analisi probabilistica dei flussi derivanti dai contratti derivati proposti, tenendo conto delle previsioni note o conoscibili sull’andamento dei tassi. Tale informazione infatti, è sicuramente rilevante ai fini di una corretta valutazione sull’opportunità di concludere i contratti in questione.

La sentenza è stata pubblicata dalla rivista specializzata “Diritto Bancario” ed è consultabile al seguente link: https://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/derivati-informativa-mark-market-e-sugli-scenari-probabilistici-da-fornire-sede-precontrattuale



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