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L’ONERE DELLA PROVA INCOMBENTE SU CHI SI QUALIFICHI CESSIONARIO DEL CREDITO IN VIRTÙ DI UN’OPERAZIONE DI CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 D.LGS. N. 385 DEL 1993 E L. 130/1999

L’ONERE DELLA PROVA INCOMBENTE SU CHI SI QUALIFICHI CESSIONARIO DEL CREDITO IN VIRTÙ DI UN’OPERAZIONE DI CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 D.LGS. N. 385 DEL 1993 E L. 130/1999

 

 

 

Il Tribunale di Rimini torna sul tema della legittimazione attiva e del correlato onere della prova incombente su colui che agisca in giudizio qualificandosi successore a titolo particolare del creditore originario a fronte di un’operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.lgs. n. 385 del 1993 e L. 130/1999. Nello specifico, nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l.f., il Collegio riminese ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dal Fallimento, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Cedrini, in punto di carenza di legittimazione attiva (sostanziale e processuale) in capo alla società ricorrente e, per l’effetto, ha respinto il ricorso presentato da quest’ultima e confermato l’esclusione del relativo preteso credito (per € 14.335.703,59, credito ipotecario, e per € 3.347.747,91 in chirografo) dallo stato passivo della procedura fallimentare “in difetto di prova della titolarità attiva del credito” (cfr. pag. 8 Decreto n. 9163/2024).
In perfetta armonia con il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, il Tribunale di Rimini delinea con chiarezza e puntualità l’onere probatorio incombente sulla parte che agisca in giudizio qualificandosi quale cessionario a fronte di un’operazione di cessione di crediti in blocco. Nello specifico, il cessionario, per dirsi tale, è chiamato a dimostrare l’intervenuto contratto di cessione e l’inclusione dello specifico credito azionato nella suddetta operazione di cessione in blocco. Tale onere può ritenersi assolto solo mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea a comprovare ciò in senso univoco. Svolta un’analitica indagine del caso di specie, il Tribunale ha dichiarato a tal fine insufficienti la copia della pubblicazione dell’Avviso di cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale, la lista edita sul sito internet ivi richiamato e la dichiarazione resa dal soggetto cedente.

cfr. Tribunale di Rimini, Sezione Unica Civile, Decreto n. 9163/2024 pubblicato il 24.07.2024, Pres., est. Miconi.

Link: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/32112/Bancario?Cessioni-in-blocco%3A-oneri-probatori-in-capo-al-cessionario



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